Regesto
Art. 3 CEEstr; art. 1 e 2 CERT ; estradizione; punibilitā bilaterale; reato politico.
La condizione della punibilitā bilaterale č adempiuta per i reati di costituzione di banda armata, formata per sovvertire lo Stato, commettere atti terroristici, scatenare un'insurrezione armata e diffondere la guerra civile, come pure per tutti i reati connessi (consid. 5 e 6).
Nozione di reato politico che non dā luogo ad estradizione (consid. 9a, b). Relazione, sotto tale profilo, tra la CEEstr e la CERT che restringe la portata del reato politico (consid. 9c). Nella fattispecie, gli attentati commessi mediante armi da fuoco automatiche non sono considerati come reati politici, tenuto conto degli art. 1 lett. e e 13 cpv. 1 lett. c CERT (consid. 9d).
I reati di costituzione di banda armata al fine di sovvertire lo Stato sono reati politici assoluti per i quali l'estradizione č, in linea di principio, esclusa nella misura in cui č punita unicamente la costituzione di tale banda, senza ulteriori atti preparatori (consid. 9e/aa).
Per converso, non sono reati politici assoluti quelli vincolati alla costituzione di una banda armata,laddove la loro commissione implichi un'attivitā di tale banda (consid. 9e/bb).
Nel caso concreto l'estradizione dev'essere accordata per tutti i reati menzionati nella domanda, ivi compresi i reati politici assoluti che non dānno luogo ad estradizione, dato che l'estradando č ricercato per l'esecuzione di una pena di reclusione perpetua pronunciata nei suoi confronti varie volte, di cui almeno una per reati che dānno normalmente luogo ad estradizione (consid. 10).