Regesto
Art. 53d cpv. 1 LPP; art. 27h cpv. 1 OPP 2 nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2009; liquidazione parziale; diritto alle riserve di fluttuazione.
Una clausola contrattuale (della convenzione d'affiliazione) che prevede una ripartizione delle riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale (al 31 dicembre 2006) indipendentemente dal tipo di fondi trasferiti - dunque anche in caso di pagamento in contanti - non viola né il vecchio art. 27h OPP 2 né il principio della paritŕ di trattamento (consid. 4.3 e 4.4).