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Regesto

Art. 114 cpv. 5 Cost.; art. 3 cpv. 1, art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 1 lett. b LPTD (in vigore dal 1° luglio 2021); art. 8, art. 15 e art. 16 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC); art. 1 n. 1 dell'allegato II dell'ALC; art. 1 lett. x, art. 3 n. 1 lett. i, art. 6 e art. 66 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; prestazioni transitorie per disoccupati anziani; prestazioni di prepensionamento; computazione dei periodi di assicurazione in ambito internazionale.
Le prestazioni previste dalla legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD) in vigore dal 1° luglio 2021 vanno qualificate come prestazioni di prepensionamento ai sensi dell'art. 1 lett. x e dell'art. 3 n. 1 lett. i del Regolamento (CE) n. 883/2004 (consid. 9.6), il che significa che i periodi di assicurazione all'estero non devono essere computati nel calcolo del periodo minimo di assicurazione (di 20 anni) (consid. 9.7).

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Articolo: Art. 114 cpv. 5 Cost., art. 3 cpv. 1, art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 1 lett. b LPTD, art. 1 lett. x, art. 3 n. 1 lett. i, art. 6 e art. 66 del, art. 3 n. 1 lett. i del