Regesto
1. La regola secondo la quale i crediti garantiti con pegno, poziori a quello del creditore istante, devono essere coperti dal prezzo di aggiudicazione (art. 126 LEF) ammette un'eccezione quando il locatore rivendica un diritto di ritenzione in un'esecuzione in via di pignoramento, promossa da un terzo; questa giurisprudenza č sufficientemente motivata? (consid. 1).
2. Quando degli oggetti realizzati in un'esecuzione in via di pignoramento sono gravati da diritti di pegno, i creditori pignoratizi ricevono solo il provento netto di questa realizzazione, dopo dedotte le spese di realizzazione e di distribuzione inerenti. Art. 144 cpv. 3 e 4 LEF ; applicazione analogica dell'art. 262 cpv. 2 LEF (consid. 2).