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Regesto

Art. 269 cp. 1, 270 cp. 2 PPF.
Anche dopo la morte dell'accusato la procedura di ricorso presuppone un interesse giuridico alla modificazione della sentenza impugnata.
Tale interesse non esiste se il ricorso tende (direttamente o indirettamente) soltanto all'annullamento di una dichiarazione di colpevolezza che non ha nč puņ avere conseguenze giuridiche.

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referenza

Articolo: Art. 269 cp