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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 137 e 143 CP.
1. Non commette un furto chi, reputandosi creditore d'una persona, le sottrae, per disinteressarsi, un oggetto il cui valore non eccede l'ammontare della sua pretesa (consid. 1 e 2).
2. Nei suoi confronti si applica invece l'art. 143 CP (consid. 3).

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Articolo: Art. 137 e 143 CP