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Regesto

Azione di inesistenza di debito (art. 83 cpv. 2 LEF)
Se il diritto cantonale prevede un ricorso ordinario contro la decisione di rigetto, il termine per promuovere l'azione non comincia a decorrere che al momento della decisione della giurisdizione superiore o spirato il termine di ricorso. Un ricorso tardivo non ha alcun effetto sul decorso del tennine per promuovere l'azione.

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referenza

Articolo: art. 83 cpv. 2 LEF