Regesto
Concordato con abbandono dell'attivo proposto da una banca
1. Procedura d'omologazione davanti all'autorità cantonale dei concordati per le banche (art. 37 cpv. 5 LBCR, art. 52 RE della LBCR, art. 8 e segg. RTF concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio, in seguito RTF; consid. 2).
2. Ricorso al Tribunale federale contro la decisione dell'autorità cantonale dei concordati (art. 53 cpv. 2 RE, art. 19 LEF, art. 75 e segg. OG, art. 19 RTF; art. 6 num. 3 del Regolamento del Tribunale federale; consid. 3 e 1).
3. Approvazione del concordato da parte dei creditori (art. 52 cpv. 2 RE, art. 13 RTF, art. 305 cpv. 2 e 3 LEF ; consid. 4).
4. Requisiti materiali per l'omologazione d'un concordato con abbandono dell'attivo proposto da una banca (art. 37 cpv. 6 LBCR, art. 306 cpv. 1 LEF). Anche se gli organi della banca hanno commesso a pregiudizio dei creditori atti disonesti o molto inconsiderati, il concordato con abbandono dell'attivo può essere omologato qualora appaia probabile che i suoi effetti saranno più vantaggiosi per i creditori che non il fallimento (cambiamentodella giurisprudenza). Circostanze che giustificano un simile pronostico (consid. 5 e 6).
5. Nomina dei liquidatori e dei membri della delegazione dei creditori (art. 24 lett. b RTF). Pubblicazione della decisione d'omologazione; comunicazione all'ufficiale del registro di commercio, all'ufficio di esecuzione e agli ufficiali del registro fondiario dei luoghi in cui la debitrice possiede immobili (art. 20 RTF, art. 308 LEF; consid. 7).
6. Le spese di procedura sono a carico del debitore, rispettivamente della massa in liquidazione. Spese del ricorso al Tribunale federale (art. 83 cpv. 2 tar. LEF, art. 46 RTF).
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