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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 163 e 167 CP.
1. Elementi oggettivi e soggettivi della bancarotta fraudolenta e del reato consistente a favorire certi creditori (consid. 1).
2. Una società sul punto di fallire, che trasmette i propri beni ad un'altra società nell'interesse di un creditore, senza ricevere una corrispondente controprestazione, commette un atto costitutivo di bancarotta ai sensi dell'art. 163 CP (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 163 e 167 CP, art. 163 CP