Regesto
Concordato; art. 305 cpv. 2 LEF.
Nella stima della parte non coperta dal pegno e il cui ammontare va considerato per stabilire l'importo complessivo dei crediti che entrano in linea di conto ai fini della determinazione della maggioranza qualificata, ci si deve fondare non sul valore che l'oggetto dato in pegno avrebbe per il suo proprietario nel caso che costui potesse continuare a utilizzarlo, bensė sul valore venale, ossia sul valore che esso potrebbe presumibilmente raggiungere in caso di alienazione.