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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 2 lett. b LBI.
È compreso nella nozione di "methodo di diagnosi" applicato al corpo umano, ed è quindi escluso dal brevetto, un metodo d'investigazione che permette di effettuare una diagnosi. Non può pertanto essere brevettato un procedimento destinato a fornire a distanza segnali relativi allo stato di persone affette da disturbi cardiaci.

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Articolo: Art. 2 lett. b LBI