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Regesto

Divorzio.
Indennità.
Una colpa grave, ma non causale per il turbamento dei rapporti e per il divorzio, commessa dal coniuge che pretende un'indennità giusta l'art. 151 cpv. 1 CC, invocando la colpa causale dell'altro, può condurre al rifiuto o alla riduzione di tale indennità (conferma della recente giurisprudenza).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 151 cpv. 1 CC