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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Restituzione di azioni al portatore (art. 641 CC).
Se azioni al portatore appartenenti a due azionisti sono detenute da uno di essi senza essere state suddivise, i due azionisti ne sono comproprietari (analogamente a quanto avviene nel deposito collettivo presso una banca). Le azioni corrispondenti alla parte di comproprietà possono essere rivendicate senza che occorra chiedere lo scioglimento della comproprietà e procedere alla divisione conformemente all'art. 651 CC (consid. 3, 4).
La parte di comproprietà può essere trasferita a un terzo mediante delega del possesso (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 641 CC, art. 651 CC