Regesto
Art. 4 CF; cambiamento del nome (art. 30 CC).
Ove motivi importanti lo giustifichino nella fattispecie concreta, i figli di genitori divorziati attribuiti alla madre ed accolti, dopo che questa si č risposata, nella famiglia del loro patrigno, possono essere autorizzati a portare il cognome del patrigno; l'accordo del padre, il quale dev'essere comunque sentito ed i cui interessi devono essere pure considerati, non costituisce un presupposto giuridico necessario.