Regesto
Diritto successorio rurale; partecipazione agli utili da parte dei coeredi.
1. Quando un'azienda agricola non è divisa ma ripresa da un erede al valore del reddito (art. 620 cp. 1 CC), il valore venale dell'azienda all'atto della divisione (art. 619 cp. 2 CC) e il valore del reddito sono fissati, in caso di litigio, dalle autorità che i Cantoni hanno incaricato della stima in applicazione dell'art. 7 LSPA (art. 38 cp. 2 dell'O 16 novembre 1945 intesa a prevenire l'indebitamento eccessivo dei beni immobili agricoli). La stima di queste autorità, in quanto sia cresciuta in giudicato, vincola i tribunali chiamati a statuire sul diritto ad una partecipazione agli utili (act. 619 CC).
2. I Cantoni non sono autorizzati a far eseguire le stime di aziende agricole, necessarie per l'applicazione degli art. 619 e 620 CC , da altre autorità all'infuori di quelle che hanno designato per determinare il valore di stima di cui all'art. 6 cp. 2 LSPA.