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Regesto

Art. 26 cpv. 1 LPGA; art. 41bis cpv. 1 OAVS; regolamentazione degli interessi di mora dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA.
L'art. 41bis cpv. 1 OAVS è conforme alla legge e rimane applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 26 cpv. 1 LPGA (conferma della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 20/04 del 19 agosto 2004, pubblicata in VSI 2004 pag. 257). Non cambia nulla il fatto che per l'art. 26 cpv. 1 LPGA (soprattutto nelle versioni tedesca e francese) l'interesse di mora sia dovuto su crediti di contributi scaduti, mentre l'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2002 e sul quale si fonda l'art. 41bis cpv. 1 OAVS, non contempla la nozione di scadenza (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 26 cpv. 1 LPGA, art. 41bis cpv. 1 OAVS