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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 148. 164 CP.
Occultando beni nel quadro di un'esecuzione promossa dal danneggiato per ottenere il risarcimento del pregiudizio causato dalla truffa, il truffatore commette una frode nel pignoramento e non un semplice atto non punibile posteriore e vincolato alla truffa.