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Regesto

Art. 263 cpv. 3 PP; accettazione del foro mediante atti concludenti.
1. Ricevuta una denuncia, le autorità cantonali devono esaminare sommariamente e speditamente se il foro legale si trovi sul loro territorio e raccogliere i principali elementi necessari per acclarare tale punto (consid. 4a).
2. Ove un'autorità cantonale proceda a indagini durante un periodo di tempo relativamente lungo, può dedursene che essa abbia ammesso mediante atti concludenti la propria competenza (consid. 4b).
3. Solo motivi pertinenti possono giustificare la modifica di un foro ammesso mediante atti concludenti (consid. 5).
4. Le spese vanno poste a carico dell'autorità responsabile del ritardo ingiustificato (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 263 cpv. 3 PP