Regesto
Art. 17 cpv. 1 OG.
Le deliberazioni e le votazioni della Corte di cassazione penale del Tribunale federale non sono pubbliche neppure quando tale Corte decide quale Corte di diritto pubblico su un ricorso di diritto pubblico.
Ganzes Dokument
Regeste:
deutsch
französisch
italienisch
Artikel: Art. 17 cpv. 1 OG