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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Legge federale sui fondi d'investimento, del 1o luglio 1966.
Portata di una circolare della segreteria della Commissione federale delle banche relativa all'interpretazione della legge (consid. 3).
L'art. 31 cpv. 2 lett. b LFI non vieta l'acquisto, per conto di un fondo d'investimento immobiliare, delle azioni di una società immobiliare proprietaria d'azioni di un'altra società immobiliare (consid. 2 e 4).
È tuttavia necessario che l'immobile appartenga economicamente per almeno due terzi del suo valore al fondo d'investimento (consid. 4d).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 31 cpv. 2 lett. b LFI

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