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Regesto

Art. 91 cpv. 1 LCStr; condotta in stato di ebrietà.
1. Il contenuto d'alcool nel sangue dell'0,8‰ non rappresenta il limite inferiore assoluto nella determinazione dello stato di ebrietà.
2. Malattia, esaurimento e ingerimento di determinati medicamenti possono ridurre la capacità di sopportare l'alcool, così che un tasso del 0,5‰ può rappresentare una ebrietà contraria alla legge.

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Articolo: Art. 91 cpv. 1 LCStr