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Regesto

Compensazione nel fallimento. Impugnazione. Azione rivocatoria (art. 214, 285 e segg. LEF, 41 e segg. CO).
Un creditore del fallito ha ceduto, prima della dichiarazione del fallimento, il suo credito a un debitore del fallito, che invoca la compensazione. La massa fallimentare promuove un'azione contro il cedente.
a) L'azione rivocatoria (art. 285 e segg. LEF) non può essere promossa contro un atto al quale il debitore non ha partecipato in nessun modo (consid. 4).
b) Impugnabilità della compensazione giusta l'art. 214 LEF: Natura dell'impugnazione. Essa può solo fondare una pretesa contro il debitore del fallito (consid. 5).
c) La compensazione, non essendo illecita, non comporta l'obbligo di riparare i danni ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 e 2 CO (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 214 LEF, art. 41 cpv. 1 e 2 CO