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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Prestazione di garanzie ai pubblici incanti; art. 45 cpv. 1 lett. e RFF.
1. Non viola il diritto federale prevedere nelle condizioni di vendita il pagamento di una somma determinata in contanti e la prestazione di garanzie per il resto. In questo caso l'ufficiale deve stabilire il valore della garanzia stimando le spese d'aggiudicazione (consid. 3).
2. Per valutare la solvibilità d'un offerente l'ufficiale può considerare la sua capacità contributiva nonché l'insolvenza di società ch'egli controlla (consid. 5).