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Regesto

Art. 36 cpv. 2 LSA; art. 92 cpv. 2 in combinazione con l'art. 94 LCA; diritti all'informazione degli stipulanti in relazione alla partecipazione alle eccedenze in un'assicurazione sulla vita del pilastro 3a.
Gli assicuratori devono fornire ogni anno agli stipulanti un rendiconto verificabile sulla partecipazione alle eccedenze (consid. 3.3), ma non sono tenuti a comunicare loro il piano delle eccedenze o i conti annuali dettagliati (consid. 5.3). Lo stipulante puņ richiedere alla FINMA di verificare gratuitamente se i valori delle eccedenze calcolati dall'assicuratore corrispondono ai principi attuariali e sono conformi al piano delle eccedenze (consid. 5.4).

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referenza

Articolo: Art. 36 cpv. 2 LSA, art. 94 LCA