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Regesto

Art. 268 e 277 bis cp. 2 PPF.
Quando la giurisdizione cantonale può rivedere soltanto le contestazioni fatte valere dal ricorrente, è tenuta la Corte di cassazione del Tribunale federale ad occuparsi delle questioni di diritto federale non esaminate nella sentenza impugnata, perchè non proposte davanti all'autorità cantonale?

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referenza

Articolo: Art. 268 e 277 bis cp