Regesto
Libertą di commercio e d'industria. Vendita di medicamenti. Art. 31 cpv. 2 CF.
1. Eccezione alla natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico (consid. 1 b).
2. Prescrizioni cantonali sull'esercizio del commercio e dell'industria; contenuto possibile (consid. 2).
3. Base legale delle restrizioni cantonali alla vendita dei medicamenti (consid. 3).
4. Interesse pubblico quale giustificazione di tali restrizioni (consid. 4).
5. Proporzionalitą delle misure restrittive (consid. 5).
6. Disparitą di trattamento (consid. 6).