Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Legge federale sui fondi di investimento
Art. 53 cpv. 1 e 54 cpv. 1 LFI. Dall'entrata in vigore della LFI l'applicazione di regolamenti o convenzioni contrarie è esclusa nei rapporti tra portatori di parti e direzione.
Art. 21 cpv. 1 LFI. Il diritto di revoca del portatore di parti non può essere né escluso né limitato dal regolamento del fondo o da convenzioni individuali (consid. 2).
Art. 21 cpv. 2 e 36 cpv. 1 e 2 LFI. Rapporto tra queste disposizioni (consid. 4).
Art. 29 cpv. 1 LFI. Portatori di parti che sono ancora legati contrattualmente al momento dello scioglimento del fondo non possono invocare un diritto all'uguaglianza di trattamento nei confronti di un portatore che ha validamente revocato il contratto di investimento collettivo prima dello scioglimento (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 21 cpv. 1 LFI, Art. 29 cpv. 1 LFI