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Regesto

Art. 210 CP, pubblicità di occasioni di libidine.
La pubblicità di occasioni di libidine è punibile soltanto ove il testo dell'inserzione e/o la sua presentazione siano suscettibili di scandalizzare e di ferire il senso della decenza e dei buoni costumi del lettore (precisazione della giurisprudenza).

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Articolo: Art. 210 CP