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Regesto

Art. 22ter, art. 4 Cost. Piena indennità in caso d'espropriazione; diritto al rimborso dell'imposta sul maggior valore immobiliare?
Il prelevamento del 20% dell'indennità per espropriazione, a titolo d'imposta sul maggior valore immobiliare, è compatibile con l'art. 22ter Cost.; da tale norma costituzionale non può essere dedotto un diritto al rimborso dell'imposta pagata sul maggior valore immobiliare (consid. 3).
Negando l'obbligo del rimborso non si crea una disparità di trattamento rispetto al caso della compensazione reale mediante permuta, dato che il diritto lucernese non prevede in quest'ultima ipotesi un esonero dall'assoggettamento all'imposta, bensì soltanto un differimento dell'imposizione (consid. 4).

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Articolo: Art. 22ter, art. 4 Cost.