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Regesto

Art. 75 LAINF; art. 98 OAINF; diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche.
La regolamentazione dell'art. 98 OAINF sul diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche e delle aziende pubbliche, in particolare delle entità amministrative e delle entità aziendali, non esce dal quadro di competenza legale stabilito dall'art. 75 LAINF (consid. 5.1-5.3). Le cliniche psichiatriche universitarie di Basilea costituivano già un'unità indipendente in sé prima della loro trasformazione, il 1° gennaio 2012, da servizio cantonale in istituto di diritto pubblico cantonale. In effetti, esse avevano la loro propria organizzazione e amministrazione ospedaliera, disponevano di un proprio dipartimento del personale e delle finanze e tenevano una loro propria contabilità. Esse non possono essere di conseguenza considerate come nuove entità amministrative o nuove entità aziendali istituite ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 OAINF. Il diritto di scegliere l'assicuratore infortuni previsto dall'art. 75 LAINF è già stato esercitato (consid. 6).

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Articolo: Art. 75 LAINF, art. 98 OAINF, art. 98 cpv. 2 OAINF