Regesto
Pignoramento del salario (art. 93 LEF); durata massima.
In una concreta procedura esecutiva il salario futuro può essere pignorato al massimo per la durata di un anno dall'esecuzione del pignoramento (giurisprudenza confermata).
In caso di partecipazione di più creditori ( art. 110, 111 LEF ), questo termine si computa dal pignoramento determinante ai fini del decorso dei termini di partecipazione (abbandono di una opinione difforme sostenuta in decisioni degli anni 1894-1898).