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Regesto

Art. 169 CP; distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale.
L'obbligo del debitore di conservare gli oggetti sottoposti a procedimento giudiziale non lo pone, né nei confronti del creditore né nei confronti delle autorità d'esecuzione e fallimenti, nella posizione di un garante. Il semplice comportamento passivo non costituisce quindi un atto di disposizione arbitraria ai sensi dell'art. 169 CP.

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referenza

Articolo: Art. 169 CP