Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Diritto di ritenzione (art. 283 LEF).
1. L'esecuzione dell'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione, diversamente da quanto avviene per il pignoramento (art. 90 LEF), non deve essere comunicata al debitore.
2. Nell'esecuzione dell'inventario di ritenzione si deve applicare per analogia l'art. 97 LEF. L'ufficiale di esecuzione deve avvalersi d'un perito quando la stima di un oggetto richiede conoscenze speciali ch'egli non possiede. Quando questa regola è stata violata, non bisogna annullare l'inventario, ma basta ordinare una nuova stima ad opera d'un perito e invitare l'ufficio di esecuzione ad adattare l'estensione del diritto di ritenzione a questa nuova stima.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 283 LEF, art. 90 LEF, art. 97 LEF