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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 35 cpv. 1 OG.
Restituzione per inosservanza di un termine.
Colpa di un avvocato che trasmette per posta ordinaria al suo cliente una sentenza a questi sfavorevole ed omette poi di cerziorarsi, prima della scadenza del termine per la presentazione del ricorso per riforma, se il cliente intende ricorrere o no.

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Articolo: Art. 35 cpv. 1 OG