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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Modificazione d'una sentenza di divorzio (attribuzione della prole); art. 157 CC.
Se, dopo la sentenza di divorzio, la potestà paterna è tolta al coniuge cui erano affidati i figli, l'altro coniuge ha diritto all'attribuzione della prole, salvo che esista un motivo di privarlo della sua potestà in virtù dell'art. 285 CC o che la situazione risultante dal fatto che è passato a nuove nozze esiga l'istituzione d'una tutela a'sensi dell'art. 286 CC.

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referenza

Articolo: art. 157 CC, art. 285 CC, art. 286 CC