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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Violazione della proprietà. Diritto di respingere le indebite ingerenze.
1. Art. 641 cpv. 2 CC. Diretta ingerenza - assimilabile alla turbativa del possesso ai sensi dell'art. 928 CC - su di un fondo che serve da passaggio, ad opera del traffico aereo (consid. 2 a).
2. Art. 646 e 648 CC. Ogni comproprietario del fondo colpito dalla turbativa può far valere l'azione negatoria, quand'anche gli altri comproprietari consentano alla turbativa (consid. 2 b).
Fondi che servono da passaggio, appartenenti in comproprietà ai confinanti. Grandezza delle parti (consid. 2, inizio).
3. L'inclusione di due fondi che servono da passaggio, e che precedentemente erano utilizzati per fini puramente agricoli, nel complesso di un aerodromo, comporta un cambiamento della loro destinazione, per il quale è necessario, giusta l'art. 648 cpv. 2 CC, il consenso di tutti i comproprietari, riservata un'altra regolamentazione unanimamente da loro convenuta al riguardo (consid. 2 c).
4. Azione volta al divieto di far partire aerei da due fondi destinati a passaggio e di sorvolarli ad un'altezza tanto esigua da mettere in pericolo uomini e cose (consid. 4 a). Interesse dell'attore a questo divieto (consid. 4 b). Non è necessario che l'altezza minima del volo sia fissata nella sentenza. Compiti dell'Ufficio aeronautico federale (art. 44 cpv. 3 della legge federale sulla navigazione aerea e art. 47, 63 e 81 della relativa ordinanza d'esecuzione) (consid. 4 c).

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referenza

Articolo: Art. 641 cpv. 2 CC, art. 928 CC, Art. 646 e 648 CC, art. 648 cpv. 2 CC