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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art.122PPF.
1. Nelle cause penali di diritto federale che il Consiglio federale delega alle autorità cantonali la domanda di indennità della persona arrestata è retta dall'art. 122 PPF nella misura in cui il carcere preventivo é compreso nella procedura federale di indagini giusta gli art. 100 segg. PPF. Competenza della Camera d'accusa a statuire su tale domanda d'indennità.
2. Quando la causa é stata delegata alle autorità di un cantone. per "dichiarazione di non doversi procedere" a norma dell'art, 122 devesi intendere non solo l'abbandono del procedimento da parte del giudice istruttore cantonale, ma anche il giudizio di assoluzione pronunciato dal tribunale cantonale. Sulla domanda d'indennità decide la Camera d'accusa del Tribunale federale.