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Regesto

Consultazione del registro fondiario (art. 970 e 970a CC).
Chi chiede ai sensi dell'art. 970 cpv. 2 CC di consultare il registro fondiario o di farsi rilasciare estratti, deve in linea di principio giustificare un interesse degno di protezione anche quando l'informazione si riferisce a dati che sono stati pubblicati in virtù dell'art. 970a CC (consid. 4 e 5).
Un giornalista, che nomina indizi riguardanti operazioni speculative effettuate da una società immobiliare e che intende informare sulla condotta di quest'ultima sul mercato immobiliare regionale, ha diritto che il competente ufficio del registro fondiario gli comunichi i fondi che la società ha acquistato durante un determinato periodo (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 970 e 970a CC, art. 970 cpv. 2 CC