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Regesto

Art. 58 Cost., 6 CEDU e libertà personale; legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41); esecuzione del ritiro di un permesso d'uso.
1. Importanza e presupposti per riconoscere una garanzia dei diritti fondamentali come imprescrittibile e irrinunciabile (precisazione della giurisprudenza; consid. 2a-consid. 2c).
2. Il diritto a un esame giudiziario di una decisione non è imprescrittibile né irrinunciabile, ma deve invece essere fatto valere senza indugio (consid. 2d).
3. Applicazione di questa regola a un caso ove il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha, nell'indicazione dei mezzi d'impugnazione in una decisione sul merito del ritiro di un permesso d'uso, negato l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale (consid. 3).
4. Libertà personale quale diritto imprescrittibile e irrinunciabile; sussidiarietà della libertà personale (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 58 Cost.