Regesto
Beneficium excussionis realis (art. 41 cpv. 1 LEF e 85 cpv. 2 RFF).
Allorquando la costituzione del diritto di pegno č posteriore alla notifica del precetto esecutivo - e questo č passato in giudicato -, il debitore non puň opporre l'eccezione del beneficio d'escussione reale.