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Regesto

Divorzio, art. 137 e 151 cpv. 1 CC.
Art. 137 CC. L'azione di divorzio fondata su questa disposizione deve essere respinta se è provato che l'adulterio non ha conseguito la distruzione irrimediabile dei rapporti coniugali (cambiamento della giurisprudenza) (consid. 4 b).
Art. 151 cpv. 1 CC. Indennità assegnata alla moglie il cui adulterio, privo di nesso causale con il turbamento delle relazioni coniugali, non ha costituito, date le circostanze, una colpa grave (consid. 5).

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Articolo: art. 137 e 151 cpv. 1 CC, Art. 151 cpv. 1 CC