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Regesto

Anche in quanto assicurino contro gli infortuni (art. 14 cpv. 2 Ord. III) le casse-malati devono attenersi ai principi basilari dell'assicurazione contro le malattie e non possono escludere la copertura d'ogni rischio derivante da colpa grave dell'assicurato.
Tuttavia č loro - come all'INSAI - lecito escludere dall'assicurazione rischi straordinari, quali determinate attivitā sportive e gli atti temerari giusta l'art. 67 cpv. 3 LAMI.

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referenza

Articolo: art. 14 cpv. 2 Ord, art. 67 cpv. 3 LAMI