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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Polizia delle foreste, dissodamento, costruzioni in foresta, sistemazione nel bosco di una cabina rimorchiabile; art. 25 cpv. 1, 26 e 28 OE 1o ottobre 1965/25 agosto 1971 della LF 11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (OVPF).
1. Nello stabilire con l'art. 25 cpv. 1 seconda frase OVPF che è da considerare dissodamento qualsiasi impiego del suolo boschivo che abbia a provocare un mutamento durevole o temporaneo della sua finalità, il Consiglio federale non ha ecceduto la delega conferitagli dal legislatore (consid. 3).
2. Lo stesso è a dirsi per quanto concerne l'art. 28 cpv. 1 OVPF, con cui sono state vietate, di massima, le costruzioni in foresta che non perseguono scopi forestali (consid. 4).
3. La sistemazione fissa di cabine rimorchiabili menzionata nell'art. 28 cpv. 3 OVPF costituisce uno dei casi d'attuazione degli "altri piccoli impianti provvisori" a cui si riferisce tale disposizione consid. 4).
4. Presupposti dell'autorizzazione per le costruzioni in foresta. Determinazione del carattere provvisorio o permanente della sistemazione nel bosco di una cabina rimorchiabile. Nozione di sistemazione fissa (consid. 4) Applicazione nella fattispecie. Una cabina rimorchiabile di grandi dimensioni, destinata a supplire ad una casa di vacanza, va considerata quale costruzione vietata in linea di massima ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 OVPF (consid. 5 e 6).

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referenza

Articolo: art. 28 cpv. 1 OVPF, art. 28 cpv. 3 OVPF