Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Legittimazione della vittima ad inoltrare un ricorso di diritto pubblico. Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV).
Diritto transitorio. Le disposizioni di procedura della LAV si applicano alle decisioni rese dopo l'entrata in vigore di questa legge (consid. 1).
Estensione, a determinate condizioni, della legittimazione ad inoltrare un ricorso di diritto pubblico dopo l'entrata in vigore della LAV (art. 8 cpv. 1 LAV; cambiamento di giurisprudenza; consid. 2).
Portata del diritto di essere sentito della vittima, giusta la LAV e giusta l'art. 4 Cost. Onere della prova nell'ambito della procedura penale, allorché vi sono pretese di natura civile (consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 8 cpv. 1 LAV, art. 4 Cost.