Regesto
1. Servizio di spionaggio politico, art. 272 CP.
a) Costituisce un servizio di spionaggio politico ogni atto, anche isolato, col quale l'autore esercita una sorveglianza, oppure raccoglie o trasmette delle informazioni (consid. 1).
b) Eccezione di notorietà (consid. 1 e 5).
c) E irrilevante se l'autore abbia agito di propria iniziativa (consid. 2).
d) Il valore dell'informazione è indifferente per la qualifica giuridica dell'atto (consid. 4 a).
e) Perchè un'informazione abbia carattere politico a'sensi dell'art. 272 CP basta che abbia tale carattere pel destinatario (consid. 4 a).
ef Nozione dell'"organizzazione dell'estero" (consid. 4 b); quid
quando le informazioni debbono servire soltanto per un intervento pubblico davanti ad un congresso o un'organizzazione internazionale? (consid. 6).
g) Distinzione tra il servizio d'informazione proibito e il giornalismo lecito (consid. 4 b).
h) Basta che il servizio d'informazione sia diretto contro la Svizzera, i suoi attinenti, abitanti o le sue organizzazioni; un pregiudizio non è necessario (consid. 4 c).
i) Condizioni soggettive dell'art. 272 CP (consid. 4 d e 6).
2. Errore di fatto, art. 19 CP (consid. 8).
3. Errore di diritto, art. 20 CP; condizioni (consid. 9).
4. Condizioni soggettive richieste per la sospensione condizionale della pena (art. 41 cifra 1 cp. 2 CP); quid se il condannato non ha manifestato alcun pentimento? (consid. 10 b).
5. Ripartizione delle spese giudiziarie (consid.11).