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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 78 cpv. 3 OAI.
L'assicurazione per l'invaliditā non deve assumere misure d'accertamento ordinate da altri, sempre che esse non abbiano condotto all'erogazione di prestazioni, nč fatto parte d'un complesso di provvedimenti integrativi in seguito concessi. Tuttavia, all'assicurato annunciatosi tempestivamente non deve nuocere un atteggiamento dell'amministrazione procrastinante la decisione che le incombe.

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Articolo: Art. 78 cpv. 3 OAI