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Regesto

Imposizione di una rendita d'invaliditā (art. 16 cpv. 1, 22 cpv. 1 LIFD; art. 19 cpv. 1, 26 cpv. 1 LT/BE; art. 7 cpv. 1 LAID); indennitā per il pregiudizio all'economia domestica versata dall'assicuratore della responsabilitā civile.
I proventi dell'assicurazione invaliditā che non sono destinati a compensare un danno patrimoniale materiale, attuale o futuro, oppure un pregiudizio immateriale sottostanno integralmente all'imposta sul reddito (consid. 3 e 6).
Particolaritā del pregiudizio all'economia domestica riconosciuto nel diritto della responsabilitā civile (consid. 4.1). Riferimenti al regime concernente il pregiudizio all'economia domestica dal profilo dell'imposta sul reddito secondo il previgente (DIFD; DTF 117 Ib 1 segg.) e l'attuale diritto (LIFD; consid. 4.2).

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referenza

DTF: 117 IB 1

Articolo: art. 7 cpv. 1 LAID