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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Limitazione della facoltà di disporre intervenuta successivamente (art. 516 CC).
Un contratto successorio concluso tra il defunto e la sua prima moglie, lesivo della riserva della seconda moglie, soggiace all'azione di riduzione. La riduzione avviene per tutti gli eredi istituiti, nella medesima proporzione (art. 525 cpv. 1 CC).

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referenza

Articolo: art. 516 CC, art. 525 cpv. 1 CC