Regesto
Legge federale sui fondi d'investimento (LFI) e sua ordinanza d'esecuzione.
1. Grado di indipendenza degli uffici di revisione dalle amministrazioni e dalle direzioni dei fondi d'investimento da controllare. Art. 32 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sui fondi d'investimento (consid. 4).
2. Il principio dell'indipendenza dell'ufficio di revisione, di membri della sua amministrazione e direzione e di revisori-dirigenti dall'amministrzione e dalla direzione dei fondi da controllare vale anche per il personale subalterno, sia esso contabile o di cancelleria (consid. 5).