Regesto
Art. 38 CLug, art. 250 cpv. 2 LEF, art. 148 cpv. 1 LDIP; decisione straniera dichiarata esecutiva, azione di contestazione della graduatoria promossa contro un altro creditore, eccezione di prescrizione.
Nella procedura di contestazione della graduatoria promossa contro un altro creditore, l'attore puň, al posto del fallito, eccepire nei confronti di decisioni straniere la successiva prescrizione. La prescrizione di un credito accertato in una decisione č regolata dal diritto dello Stato in cui la decisione č stata pronunciata, indipendentemente dal fatto che nel diritto estero - nel caso concreto inglese - la prescrizione sia di natura sostanziale o procedurale (consid. 3).